Il comma 9 dell’art. 176 del Nuovo Codice della Strada prevede che nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
La violazione della suddetta disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00.
La norma in argomento è stata inserita tra le “Norme di Comportamento” previste dal vigente codice della strada , le cui finalità sono quelle di salvaguardare la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada.
Poiché si tratta di una specifica norma di comportamento, per la sua violazione il trasgressore rischia di vedersi attribuita una responsabilità in caso di incidente, con risvolti anche penali, nel caso in cui derivino lesioni a terze persone.
Infatti può accadere che il conducente che circola irregolarmente nella terza corsia di sinistra e che non abbia apparentemente alcuna responsabilità nella causa del sinistro o abbia soltanto una parte di responsabilità, possa vedersi attribuita una parziale o maggiore colpa per il solo fatto di occupare una corsia diversa da quella di propria pertinenza.
Poniamo il caso, ad esempio, di uno scontro avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro di una autovettura in seconda corsia di marcia e lo spigolo posteriore destro di un camper, di lunghezza superiore ai 7 metri, in fase di rientro, dopo un sorpasso effettuato occupando la terza corsia di un’autostrada.
Se, nel rispetto delle norme, in presenza di dichiarazioni contrastanti sulla responsabilità dell’incidente potrà trovare applicazione l’art. 2054, II comma, c.c., che prevede una ripartizione di colpa al 50%, nel caso prima prospettato come esempio, a fronte di una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dei soggetti interessati, derivante dal fatto che entrambi ritengono di avere ragione, vi è la certezza della violazione della norma di comportamento di cui all’art. 176 del Codice della Strada da parte del conducente dell’autocaravan che occupava irregolarmente la terza corsia.
Questo ultimo fatto potrebbe vedere maggiormente coinvolta la responsabilità del conducente del Camper.
Si sottolinea ,infine, che nel caso in cui si dovesse essere coinvolti, viaggiando irregolarmente in una corsia, in un incidente con morti o feriti gravi, si potrebbe attivare, oltre alla sanzione amministrativa e alla Responsabilità Civile, un concorso in una responsabilità penale.